DETRAZIONI FISCALI

Con la Legge finanziaria 2018 è stato prorogato il termine per usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche degli immobili esistenti.

DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 65%

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, le detrazioni fiscali sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi).
  • l’installazione di pannelli solari.
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per ottenere la detrazione fiscale:

  • il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale (a meno che l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa).
    Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il
    numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori o venduto i materiali)
  • per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato.
    Dal 2008 per le spese sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Questa certificazione non è più richiesta neanche per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione.
  • bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia.
  • è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È  sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 50%

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

  • interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
    ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto).
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario.

In particolare, hanno diritto alla detrazione fiscale:

  • il proprietario o il nudo proprietario.
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
  • l’inquilino o il comodatario.
  • i soci di cooperative divise e indivise.
  • i soci delle società semplici.
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Fonti: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home